Statuto Sociale Associazione Isenzagiacca

Art. 1

E’ costituita l’Associazione culturale ISENZAGIACCA. L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art.36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione ha sede in Pesaro.

Art. 2

L’associazione è apolitica, non ha finalità di lucro, rispetta i principi di democrazia interna ed ha per oggetto principale quello di:

  • promuovere e favorire nel territorio di Pesaro e nelle zone limitrofe la diffusione  e conoscenza di tematiche e contenuti legati al mondo della comunicazione, ossia di svolgere attività finalizzate ad ottenere e favorire una modalità corretta, sobria e documentata di comunicazione, informazione e approfondimenti di notizie, fatti e curiosità;
  • organizzare attività formative e di perfezionamento delle attività sopra indicate per i giovani e i meno giovani in collaborazione anche con altre Associazioni, Società, enti privati e pubblici, istituzioni scolastiche utilizzando impianti e strutture anche gestiti direttamente dall’Associazione. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali;
  • organizzare manifestazioni culturali finalizzate alla diffusione nell’ambito sociale di appartenenze della conoscenza  di una modalità corretta, sobria e documentata di comunicazione, informazione e approfondimenti di notizie, fatti e curiosità;
  • esercitare qualsiasi altra attività anche a carattere commerciale che sia accessoria e complementare agli scopi istituzionali, affinché sia reso più agevole il raggiungimento degli obiettivi primari associativi;
  • effettuare ogni operazione avente carattere finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in modo particolare potrà aprire conti correnti postali e/o bancari, assumere prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato;

A tal fine l’associazione potrà dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti che possono favorirgliene il conseguimento.

Art. 3

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 4

Le entrate sono costituite da :

  1. a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
  2. b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
  3. c) eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
  4. d) eventuali introiti di manifestazioni culturali e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 5

L’esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 6

Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

In ogni caso il Consiglio Direttivo deve esprimere parere favorevole all’associazione di nuovi soggetti in aggiunta ai soci fondatori.

Art. 7

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota  annuale di cui all’art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci decadono automaticamente il 31 Dicembre,  la sottoscrizione ha validità 1 anno.

Art. 8

Le categorie dei soci sono le seguenti :

  1. a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva,danno vita all’Associazione;
  2. b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota annuale stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

La quota associativa annua è stabilita in € 300,00.

Ciascun socio ordinario è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 9

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 10

La qualità di socio si perde:

  1. a) per dimissioni;
  2. b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento

interno;

  1. c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
  2. d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Art. 11

Organi dell’Associazione sono:

  1. a) Assemblea generale dei soci
  2. b) Il Presidente
  3. c) Consiglio Direttivo

Art. 12

L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione tramite convocazione ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:

  1. deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
  2. eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell’Associazione;
  3. deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
  4. deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
  5. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
  2. sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  3. sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
  4. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
  5. sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 13

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 23.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 15

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 13.

Art. 16

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

– essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 6 del presente Statuto;

– Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 18

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Art. 23

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Pesaro, lì 04 febbraio 2020